Ctd, avv. Agnello (Stanleybet): ”Trasmessi gli atti, da parte di diverse commissioni tributarie, alla Corte Costituzionale ed alla CGE per dubbi di illegittimità costituzionale e sulla normativa italiana su imposta unica”
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Ctd, avv. Agnello (Stanleybet): ”Trasmessi gli atti, da parte di diverse commissioni tributarie, alla Corte Costituzionale ed alla CGE per dubbi di illegittimità costituzionale e sulla normativa italiana su imposta unica”

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“Dopo aver attaccato Stanleybet dal punto di vista penale e successivamente amministrativo, adesso la società si è dovuta difendere sulla questione tributaria: ed anche in questo caso i risultati giudiziari sono ampiamente meritevoli di attenzione”. Esordisce così ad Agimeg l’avv. Daniela Agnello storico difensore della società di Liverpool. “Sulla questione dell’imposta unica a carico dei CTD Stanleybet, dopo gli ultimi pronunciamenti, si apre un’importante contenzioso comunitario e di legittimità costituzionale. Qualche mese fa la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha trasmesso gli atti, sempre relativamente alla richiesta del pagamento dell’imposta unica ai ctd collegati a Stanleybet, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché aveva rilevato dubbi interpretativi della normativa italiana con il Trattato UE. Successivamente la Commissione Tributaria Provinciale di Rieti ha trasmesso gli atti, sempre sulla stessa questione, alla Corte Costituzionale perché stavolta i dubbi hanno riguardato la normativa sull’imposta unica, con possibili profili di illegittimità costituzionale. Nel frattempo, sono arrivate una valanga di sospensioni dei procedimenti: le Commissioni Tributarie di Bari, Ancona, Firenze, Palermo e Milano hanno sospeso i giudizi in attesa delle decisioni della Corte UE e della Corte Costituzionale. E’ evidente – ha concluso l’Agnello – che tutti questi giudici hanno ritenuto fondati i dubbi interpretativi sull’applicazione della legge ai centri Stanleybet e dopo la disapplicazione della normativa italiana in sede penale e amministrativa l’obiettivo è la disapplicazione in sede tributaria e il riconoscimento dell’illegittimità costituzionale dell’imposizione fiscale”. es/AGIMEG

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