Sotto il profilo penale “i giudici confermano le assoluzioni nei confronti dei titolari di CTD e disapplicano delle sanzioni penali; sotto quello civile annullano le sanzioni amministrative; sotto quello tributario infine rinviano a nuovo ruolo le cause in materia di imposta unica, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia”. E’ il quadro che traccia Daniela Agnello, avvocato esperta di giochi e scommesse, sulla giurisprudenza sui Ctd del 2019. In materia penale “La giurisprudenza di merito e di legittimità che si è formata nel corso dell’anno 2019 ha consolidato i principi interpretativi delineati dalla Corte di Giustizia UE” commenta in un report. “La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di condanna e le ordinanze che non hanno disapplicato la sanzione penale chiedendo ai giudici territoriali di adeguarsi ai principi interpretativi delineati dalla Corte di Giustizia. I giudici italiani di primo e di secondo grado hanno disapplicato la sanzione penale e hanno dichiarato che l’operatore anglo-maltese Stanleybet è stato ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano”. E a proposito della StanleyBet, ricorda che la società Stanleybet ha fatto pervenire un parere motivato al Consiglio di Stato onde facilitare l’emanazione di un nuovo bando che eviti di incorrere negli stessi profili di illegittimità evidenziati tanto dalla Corte di Cassazione quanto dalla Corte di Giustizia europea. Questa circostanza evidenzia tuttavia la volontà di Stanleybet di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano.
In sede civile i giudici di merito hanno disapplicato le sanzioni amministrative applicate ai titolari dei centri collegati all’operatore discriminato. Il Tribunale di Bergamo ad esempio ha affermati che “Il ragionamento che fonda l’esclusione del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa per insussistenza del fatto è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito civile per escludere la configurabilità dell’illecito amministrativo a carico degli operatori privi della licenza di pubblica sicurezza nel caso di mancanza imputabile all’assenza di titolo concessorio in capo all’operatore straniero mandante, che non abbia partecipato a gare indette con bandi contenenti clausole discriminatorie alla stregua del diritto eurounitario. L’applicazione alla materia delle sanzioni amministrative dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità penale è pienamente condivisibile stante la natura delle sanzioni e l’obbligo generale del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna non conforme al diritto comunitario”.
In sede tributaria, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto rilevanti i dubbi interpretativi sollevati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, nell’anno 2019 sono intervenute centinaia di ordinanze di rinvio a nuovo ruolo dei procedimenti in attesa della sentenza della Corte di Giustizia in materia di imposta unica.
“L’anno 2019 è stato, quindi, un impegnativo anno con rilevante giurisprudenza di merito e di legittimità in favore dei principi eurounitari e degli operatori discriminati nell’accesso al sistema concessorio italiano” conclude la Agnello. lp/AGIMEG
Pubblicato il 19/02/2020 alle 11:14
Sorry, the comment form is closed at this time.