Il Giudice nazionale che aveva sollevato il quesito pregiudiziale comunitario nel caso Laezza, titolare del centro collegato all’operatore Stanleybet, ha deciso che anche la gara Monti ha violato il diritto comunitario e ha determinato una “plateale distorsione della concorrenza imprenditoriale nel settore dei giochi”.
La Corte di Giustizia nella sentenza Laezza, – ha commentato l’avvocato Daniela Agnello – dopo aver individuato diversi profili di contrasto con il diritto comunitario, aveva demandato al giudice del rinvio alcune valutazioni di merito e il Tribunale di Frosinone ha statuito che il bando di gara Monti è in contrasto con i principi comunitari afferenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, ha disposto la disapplicazione della sanzione penale con il conseguente venir meno della concreta configurabilità del reato ipotizzato.
Il Tribunale ha recepito integralmente la sentenza e ha ritenuto che l’obbligo di cessione a titolo gratuito di tutti i beni materiali ed immateriali alla Pubblica Amministrazione imposto con il Bando Monti
– crea un’oggettiva disparità di trattamento rispetto ai precedenti concessionari,
– è ingiustificata e si appalesa incomprensibile alla luce di una durata delle nuove concessioni più contenuta rispetto a quelle precedenti;
– non presenta attinenza con gli obiettivi professati attinenti alla “tutela dei consumatori, in particolari minori di età, dell’ordine pubblico della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi”;
– si pone in contrasto con il principio di equivalenza e non sembra perseguire in modo ragionevole l’obiettivo enunciato nella Legge di “assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell’ambito dell’organizzazione e della gestione dei giochi pubblici”.
– ha avuto un impatto significativo nella determinazione di un operatore economico razionale di partecipare alla procedura concorsuale;
– non ha consentito alla Stanleybet di conseguire la concessione in condizioni di piena eguaglianza concorrenziale con le imprese già presenti sul territorio nazionale nello stesso settore di mercato.
Dopo le sentenze Gambelli del 2003 e Placanica del 2007 che hanno censurato la gara per l’affidamento in concessione dei diritti per l’esercizio dei giochi del 1999, dopo la sentenza Costa Cifone ove si dichiara che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000 diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali, con la pronunzia del Tribunale di Frosinone si può attestare, in ossequio alla sentenza Laezza del 28 Gennaio 2016, che anche la gara Monti per l’affidamento in concessione di 2000 diritti osta con il diritto dell’Unione e che il sistema concessorio italiano ha discriminato gli operatori stranieri.
In conclusione, il sistema concessorio italiano ha generato tre gare censurate dagli organi comunitari, quindici anni di giurisprudenza nazionale con dissequestri e sentenze di assoluzione in favore dei centri affiliati all’operatore comunitario Stanleybet.
Il commento dell’avv. Agnello arriva dopo che si è espresso il Tribunale del Riesame di Frosinone secondo il quale la cessione gratuita della rete scommesse a fine concessione è una plateale distorsione della concorrenza imprenditoriale in quanto la clausola non ha niente a che fare con gli obiettivi previsti dalla legge sulla tutela dei consumatori, né sulla garanzia di continuità dell’attività autorizzata di raccolta delle scommesse.
La clausola del Bando Monti era stata dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Europea che si era pronunciata sul caso Laezza, anche se nel frattempo era intervenuta la legge di Stabilità ad eliminare la norma. Il caso approdato alla CJUE era stato sollevato dall’operatore Stanleybet che si sentiva discriminato in quanto lo stesso obbligo di cessione non fosse stato imposto ai precedenti concessionari. (PressGiochi)
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