ROMA – “La concreta applicazione di tale clausola non ha precedenti: non è stata mai applicata alla scadenza delle concessioni del 1999, non è mai stata applicata ai casi di revoca delle concessioni del 2006”. Così Daniela Agnello, legale della società Stanleybet, commenta le conclusioni odierne dell’avvocato generale presso la Corte di Giustizia Ue, Nils Wahl. Al centro dell’attenzione, la clausola di cessione della rete scommesse alla scadenza della concessione introdotta con il Bando Monti del 2012 e ritenuta discriminatoria dal bookmaker britannico. La clausola, spiega la Agnello in una nota, “è stata inserita nell’ambito delle nuove concessioni e la sua applicazione è certamente rimessa alla piena discrezionalità dell’amministrazione, creando una sorta di potere di ’confisca’ dei beni da parte della pubblica amministrazione”.
“La Stanley è stata esclusa dalle gare del 1999 e del 2006 – continua – e non ha potuto accedere alla gara del 2012 perché prevedeva clausole discriminatorie ed escludenti. Stiamo parlando di una gara che è stata oggetto di ben 38 rinvii pregiudiziali da parte dei giudici nazionali, tra cui la Corte Suprema di Cassazione. Questo è sicuramente un fatto che deve far riflettere. Nella causa Laezza si chiede che venga posto definitivo rimedio a quindici anni di discriminazioni, preclusioni e asimmetrie competitive ma, soprattutto, che siano definitivamente rimosse le tutele, le protezioni e gli indebiti vantaggi concorrenziali in favore dei vecchi concessionari derivanti, anche, da clausole che prevedono la devoluzione gratuita dei beni in caso di revoca o di scadenza di una gara della durata di appena 40 mesi”. RED/Agipro
Pubblicato il 26/11/2015 alle 16:59
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