GIOCONEWS ‘GIOCO AGNELLO RICONOSCIUTE RAGIONI DEGLI OPERATORI DISCRIMINATI’
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GIOCONEWS ‘GIOCO AGNELLO RICONOSCIUTE RAGIONI DEGLI OPERATORI DISCRIMINATI’

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L’avvocato Daniela Agnello fa il punto sulle più importanti pronunce del 2019 in materia di diritto penale, civile e tributario per il settore del gioco.

“L’anno 2019 è stato impegnativo, con rilevante giurisprudenza di merito e di legittimità in favore dei principi eurounitari e degli operatori discriminati nell’accesso al sistema concessorio italiano”.

Ad affermarlo è l’avvocato esperta di gaming Daniela Agnello, in un report che fa il punto sulle più importanti pronunce dell’anno 2019 in materia di diritto penale, civile e tributario per il settore e l’operatore anglo-maltese Stanleybet.

 

“Diritto penale: valanga di assoluzioni e disapplicazione delle sanzioni penali.
Diritto civile: numerose sentenze di annullamento delle sanzioni amministrative.
Diritto tributario: centinaia di ordinanze di rinvio a nuovo ruolo delle cause in materia di imposta unica, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia.
La giurisprudenza di merito e di legittimità che si è formata nel corso dell’anno 2019 ha consolidato i principi interpretativi delineati dalla Corte di Giustizia Ue in materia penale.
La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di condanna e le ordinanze che non hanno disapplicato la sanzione penale chiedendo ai giudici territoriali di adeguarsi ai principi interpretativi delineati dalla Corte di Giustizia.
I giudici italiani di primo e di secondo grado hanno disapplicato la sanzione penale e hanno dichiarato che l’operatore anglo-maltese Stanleybet è stato ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano“, si legge nel report, che quindi elenca alcune delle pronunce più rilevanti degli ultimi mesi.
Oltre ad una serie di assoluzioni per la società Stanleybet “perché il fatto non sussiste”, Agnello ricorda la pronuncia del Tribunale del riesame di Torino del 5 novembre: “La società Stanleybet nel ’19 ha fatto pervenire un parere motivato al Consiglio di Stato onde facilitare l’emanazione di un nuovo bando che eviti di incorrere negli stessi profili di illegittimità evidenziati tanto dalla Corte di Cassazione quanto dalla Corte di Giustizia europea. Non risulta allo stato né è stato evidenziato dalla difesa che un nuovo bando sia stato emanato.
Questa circostanza evidenzia tuttavia la volontà di Stanleybet di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano.
Alla luce di tutti questi profili di criticità in una materia che ha impegnato le Corti di Giustizia europea e di Cassazione per oltre dieci anni, appare a questo Collegio che difetti totalmente il fumus del reato di cui all’incolpazione e che pertanto il decreto di sequestro vada annullato con restituzione dei beni all’avente diritto”.

Altra pronuncia “spartiacque” quella del Gip del Tribunale di Milano del 17 ottobre.
“All’operatore comunitario Stanleybet Malta non è stato possibile conseguire in condizioni di piena uguaglianza rispetto alle imprese già presenti sul mercato nazionale quella concessione che avrebbe abilitato il ricorrente ad ottenere la licenza di cui all’art.88 Tulps, istanza che è stata comunque presentata, ovviamente senza successo.
Il rigetto della richiesta dell’autorizzazione da parte del questore di Milano non è stato giustificato da ragioni di ordine pubblico o elementi soggettivi squalificanti idonei a giustificare una limitazione del legittimo esercizio delle libertà fondamentali Ue, ma esclusivamente dalla mancanza dell’autorizzazione, presupposto per l’ottenimento della concessione.
Tale mancanza si è manifestata, non già per negligenza della società o dell’operatore, ma come conseguenza dell’applicazione di una norma discriminatoria.
La difesa ha prodotto in questo procedimento alcune consulenze tecniche di parte, cui si rimanda, che illustrano con dovizia di argomentazioni la tesi dell’antieconomicità della partecipazione della Stanleybet Malta al bando di gara di cui si discute. La cessione gratuita dei beni all’esito dell’attività, diminuisce, quando non la esclude, la convenienza economica dell’ingresso nel mercato scoraggiando la partecipazione dell’ente, indebitamente discriminato.
Numerosissime sono le pronunce di merito che si esprimono in tal senso in casi analoghi a quello in esame. In tutti i provvedimenti si proclama la prevalenza del diritto comunitario con disapplicazione della normativa italiana così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue.
In conclusione, il mancato rilascio della licenza, non potendo addebitarsi alla società, non può addebitarsi all’imputato. Le suddette considerazioni impongono, dunque, al fine di dare piena applicazione alle fondamentali libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, la disapplicazione dell’art.4 comma 1 e 4 bis della L.401/89 per contrasto con gli artt.49 e 56 Tfue, in quanto norme discriminatorie, in pregiudizio dell’operatore Stanleybet Malta e in violazione dei principi di proporzionalità, concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e certezza del diritto.
Non essendo sussistenti i presupposti del reato contestato l’odierno imputato deve essere assolto dal reato di esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa perché il fatto non costituisce reato”.
In sede civile, prosegue il report, “i giudici di merito hanno disapplicato le sanzioni amministrative applicate ai titolari dei centri collegati all’operatore discriminato.
In particolare, il Tribunale di Bergamo evidenzia che ‘Il ragionamento che fonda l’esclusione del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa per insussistenza del fatto è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito civile per escludere la configurabilità dell’illecito amministrativo a carico degli operatori privi della licenza di pubblica sicurezza nel caso di mancanza imputabile all’assenza di titolo concessorio in capo all’operatore straniero mandante, che non abbia partecipato a gare indette con bandi contenenti clausole discriminatorie alla stregua del diritto eurounitario.
L’applicazione alla materia delle sanzioni amministrative dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità penale è pienamente condivisibile stante la natura delle sanzioni e l’obbligo generale del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna non conforme al diritto comunitario‘.
Tale conclusione, è stata ribadita anche recentemente dal Tribunale di Bergamo in due pronunce (del 27.11.2019 n. 2043 e n. 2045) che hanno nuovamente applicato a fattispecie sanzionatorie i principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione in sede penale.
Anche il Tribunale di Messina, a conclusione di una dettagliata disamina del quadro normativo e giurisprudenziale, ha statuito: ‘Nella fattispecie che occupa, il titolare (Ndr), pur avendo presentato apposita istanza alla Questura di Messina, al fine del rilascio della licenza di cui all’art. 88 Tulps, la stessa gli è stata negata per mancanza di concessione, rilasciata dall’Aams, in favore di Stanleybet. Orbene, essendo state, le disposizioni relative alla c.d. gara Monti, dichiarate non conformi al diritto europeo nella parte in cui impongono al concessionario di cedere, a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e raccolta del gioco, nella misura in cui detta restrizione ecceda quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo perseguito deve ritenersi applicabile il principio di prevalenza del diritto europeo su quello interno con consequenziale disapplicazione di quest’ultimo.
Da tanto deriva, nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia a far data dal 2007, che la mancanza di concessione non può costituire oggetto di sanzioni nei confronti degli operatori che illegittimamente non hanno ottenuto una concessione’.
Il Tribunale di Lecce in una recente sentenza ha così statuito: ‘Stanley è autorizzata ad operare come raccoglitore di scommesse nel Regno Unito, in virtù di apposita licenza. Essa dunque accetta scommesse, a quota fissa, su vari eventi, ed opera tramite una serie di agenzie che svolgono l’attività di Ctd. Si tratta di operatori indipendenti, legati a Stanleybet da un vincolo contrattuale.
In ragione di tali modalità, per poter operare in Italia tramite propri centri di raccolta dati Stanleybet necessita della concessione di cui all’art. 88 Tulps. La stessa, tuttavia, non ha la possibilità di conseguire tale licenza in Italia, a causa delle limitazioni proprie della normativa nazionale.
Non vi sono, dunque, i presupposti per l’applicazione della sanzione, in quanto la normativa italiana viola, rispetto a Stanleybet, il diritto comunitario.
L’assenza di licenza ex art. 88 Tulps in capo alla società ricorrente è dunque la conseguenza di una normativa incompatibile con il diritto comunitario e, come tale, non può comportare l’applicazione di sanzione in capo alla ricorrente’.
Tale pronuncia è stata confermata in secondo grado. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza del 28.11.2019, n. 1316, ha, rigettato l’appello promosso dall’Avvocatura di Stato nell’interesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.
In sede tributaria, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto rilevanti i dubbi interpretativi sollevati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, nell’anno 2019 sono intervenute centinaia di ordinanze di rinvio a nuovo ruolo dei procedimenti in attesa della sentenza della Corte di Giustizia in materia di imposta unica”, conclude il report.
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