Gli agenti della Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Aragona, hanno sottoposto a sequestro i centri Stanleybet. Il Tribunale di Agrigento, sezione del riesame, ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Daniela Agnello, ha disapplicato la sanzione penale e ha dissequestrato il centro.
«Il Tribunale – si legge in una nota dell’avvocato Agnello – ha statuito che “Ne consegue la sussistenza dei presupposti per disapplicare la normativa interna e, per l’effetto, ritenere non sussistente il fumus commissi delicti, atteso che il c.t.d. del prevenuto deve ritenersi un centro autorizzato dalla Stanleybet non in possesso di concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, conseguentemente, neppure di licenza di P.S. sol perché illegittimamente esclusa dai precedenti bandi di gara. Costituisce, infatti, un dato ormai notorio che la società Stanleybet, abilitata in uno Stato dell’Unione Europea, non abbia ottenuto le necessarie concessioni e autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare e che alle successive non abbia partecipato nonostante il manifesto interesse: fatti, questi, che conseguentemente hanno precluso ai suoi agenti di ottenere l’autorizzazione di polizia di cui all’art.88 T.U.L.P.S. con la conseguenza che non è configurabile il reato provvisoriamente contestato nei confronti del prevenuto. In accoglimento della richiesta di riesame proposta, annulla il decreto di sequestro e per l’effetto ordina la restituzione dei beni all’avente diritto”.
Dopo pochi giorni gli stessi agenti della Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Aragona hanno sottoposto nuovamente a sequestro il medesimo centro.
Il Gip del Tribunale di Agrigento ha rigettato la convalida di sequestro e ha accolto la richiesta dell’avv. Agnello disponendo la restituzione di quanto in sequestro. In particolare il Gip di Agrigento ha statuito che: “come stabilito più volte dal Supremo Collegio (v., tra gli altri, Cass. Pen. sez. III, 6 luglio 2016, n.27864 e, proprio con riferimento a Stanleybet Malta, Cass. Pen., sez. III, 18 ottobre 20216, n.43955, deve, nella specie, disapplicare la normativa italiana per contrasto con quella comunitaria, e, per l’effetto, escludersi la sussistenza del reato oggetto di addebito, essendo dipesi la mancata partecipazione al bando di gara e il mancato ottenimento della concessione da parte di Stanleybet Malta da un comportamento discriminatorio dello Stato italiano. Di conseguenza, vanno ordinati il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro”.
Si rammenta che la piena legittimità dei Centri Stanleybet è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria. L’attività dei Centri Trasmissione Dati costituisce, infatti, la legittima modalità attraverso cui Stanleybet esercita le libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione dei servizi riconosciute ai cittadini e alle imprese dagli artt. 49 e 56 del Trattato FUE così come interpretati nelle sentenze Gambelli del 06.11.2003, causa C-243/01, Placanica del 06.03.2007, cause riunite C-338/04, C-339/04 e C-360/04, Costa e Cifone del 16.02.2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10 e da ultimo Laezza del 28.01.2016 nella causa C-375/14.
Tale attività rappresenta l’unica possibilità, di fatto e di diritto, per operare all’interno del mercato italiano, poiché a Stanleybet – non per sua colpa, bensì a causa delle discriminazioni poste in essere in proprio danno da pregresse misure legislative, regolamentari, amministrative e giudiziarie – è stato reiteratamente impedito di partecipare alle procedure pubbliche sinora indette per il rilascio della concessione statale per la raccolta di scommesse.
Lo Stato italiano ha indetto tre gare per l’assegnazione del titolo concessorio per la raccolta di scommesse su rete fisica.
Tutte e tre le procedure sono state oggetto di censura da parte della Corte UE che ne ha rilevato sotto molteplici riguardi il carattere discriminatorio e sproporzionato delle condizioni di affidamento, suscettibili di aver illegittimamente escluso dalla partecipazione il bookmaker Stanley e, per l’effetto, impedito a quest’ultimo l’acquisizione del titolo concessorio nazionale.
Le sentenza Gambelli (Causa C-243/01) del 2003 e Placanica (Cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04) della Corte di Giustizia UE del 2007 hanno censurato la gara per l’affidamento in concessione dei diritti per l’esercizio dei giochi del 1999, la sentenza Costa Cifone (Cause riunite C-72/10 e C-77/10) del 2012 ha dichiarato che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000 diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali, la sentenza Laezza (causa C-375/14) del 28 Gennaio 2016 e la successiva giurisprudenza nazionale hanno affermato che anche la gara Monti per l’affidamento in concessione di 2000 diritti è in contrasto con il diritto dell’Unione e che il sistema concessorio italiano ha discriminato la Stanleybet.
Il Tribunale di Agrigento ha ripristinato la legalità anche ad Aragona ove il centro potrà continuare a svolgere l’attività in favore dell’operatore discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano».
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