JAMMA.IT Stanleybet e Studio Legale Agnello, report delle attività nel 2019
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JAMMA.IT Stanleybet e Studio Legale Agnello, report delle attività nel 2019

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Le più importanti pronunce dell’anno 2019 ottenute dall’avv. Daniela Agnello, esperta di giochi e scommesse in Italia e in Europa.

Diritto penale: valanga di assoluzioni e disapplicazione delle sanzioni penali

Diritto civile: numerose sentenze di annullamento delle sanzioni amministrative

Diritto tributario: centinaia di ordinanze di rinvio a nuovo ruolo delle cause in materia di imposta unica, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia

La giurisprudenza di merito e di legittimità che si è formata nel corso dell’anno 2019 ha consolidato i principi interpretativi delineati dalla Corte di Giustizia UE in materia penale.

La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di condanna e le ordinanze che non hanno disapplicato la sanzione penale chiedendo ai giudici territoriali di adeguarsi  ai principi interpretativi delineati dalla Corte di Giustizia.

I giudici italiani di primo e di secondo grado hanno disapplicato la sanzione penale e hanno dichiarato che l’operatore anglo-maltese Stanleybet è stato ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano.

Si citano alcune pronunce degli ultimi mesi e qualche argomentazione dei giudici di merito.

GIP  DEL TRIBUNALE DI VITERBO DEL 18.12.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI CATANIA DELL’11.12.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI PALERMO DEL 27.11.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI CHIETI DEL 25.11.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI S. MARIA CAPUA VETERE DEL 15.11.19

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

TRIBUNALE DEL RIESAME DI TORINO DEL 05.11.19

La società Stanleybet nel ’19 ha fatto pervenire un parere motivato al Consiglio di Stato onde facilitare l’emanazione di un nuovo bando che eviti di incorrere negli stessi profili di illegittimità evidenziati tanto dalla Corte di Cassazione quanto dalla Corte di Giustizia europea. Non risulta allo stato né è stato evidenziato dalla difesa che un nuovo bando sia stato emanato.

Questa circostanza evidenzia tuttavia la volontà di Stanleybet di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano.

Alla luce di tutti questi profili di criticità in una materia che ha impegnato le Corti di Giustizia europea e di Cassazione per oltre dieci anni, appare a questo Collegio che difetti totalmente il fumus del reato di cui all’incolpazione e che pertanto il decreto di sequestro vada annullato con restituzione dei beni all’avente diritto.

TRIBUNALE MONOCRATICO DI PISTOIA DEL 28.10.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI MACERATA DEL 18.10.19

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

GIP DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 17.10.19

All’operatore comunitario Stanleybet Malta non è stato possibile conseguire in condizioni di piena uguaglianza rispetto alle imprese già presenti sul mercato nazionale quella concessione che avrebbe abilitato il ricorrente ad ottenere la licenza di cui all’art.88 TULPS, istanza che è stata comunque presentata, ovviamente senza successo. Il rigetto della richiesta dell’autorizzazione da parte del Questore di Milano non è stato giustificato da ragioni di ordine pubblico o elementi soggettivi squalificanti idonei a giustificare una limitazione del legittimo esercizio delle libertà fondamentali UE, ma esclusivamente dalla mancanza dell’autorizzazione, presupposto per l’ottenimento della concessione. Tale mancanza si è manifestata, non già per negligenza della società o dell’operatore, ma come conseguenza dell’applicazione di una norma discriminatoria.

La difesa ha prodotto in questo procedimento alcune consulenze tecniche di parte, cui si rimanda, che illustrano con dovizia di argomentazioni la tesi dell’antieconomicità della partecipazione della Stanleybet Malta al bando di gara di cui si discute. La cessione gratuita dei beni all’esito dell’attività, diminuisce, quando non la esclude, la convenienza economica dell’ingresso nel mercato scoraggiando la partecipazione dell’ente, indebitamente discriminato.

Numerosissime sono le pronunce di merito che si esprimono in tal senso in casi analoghi a quello in esame. In tutti i provvedimenti si proclama la prevalenza del diritto comunitario con disapplicazione della normativa italiana così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

In conclusione, il mancato rilascio della licenza, non potendo addebitarsi alla società, non può addebitarsi all’imputato. Le suddette considerazioni impongono, dunque, al fine di dare piena applicazione alle fondamentali libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, la disapplicazione dell’art.4 comma 1 e 4 bis della L.401/89 per contrasto con gli artt.49 e 56 TFUE, in quanto norme discriminatorie, in pregiudizio dell’operatore Stanleybet Malta e in violazione dei principi di proporzionalità, concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e certezza del diritto.

Non essendo sussistenti i presupposti del reato contestato l’odierno imputato deve essere assolto dal reato di esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa perché il fatto non costituisce reato.

GIP DEL TRIBUNALE DI BARI DEL 17.10.19

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

TRIBUNALE MONOCRATICO DI MESSINA DEL 09.10.19

La vicenda in esame è del tutto analoga a numerosissime fattispecie oggetto di pronunce giurisprudenziali, ormai divenute univoche nel senso di affermare la non sussistenza dei fatti di reato in capo all’imputato vista la violazione del diritto comunitario.

Non possono essere applicate sanzioni, per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse, senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore come la Stanleybet che, era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara prevista nel Decreto Bersani, gara che, non ha rimediato all’illegittima esclusione dell’operatore della precedente gara.

Alla luce di quanto detto si impone l’applicazione diretta delle norme del Trattato UE, e la disapplicazione della disciplina interna con esse in contrasto, facendo propri i principi di diritto fissati dalla Corte Europea.

Ne consegue che, nei confronti dell’imputato deve pervenirsi a giudizio assolutorio.

TRIBUNALE MONOCRATICO DI NAPOLI DEL 08.10.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI PALERMO DEL 07.10.19

GIP DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO DEL 26.09.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI POTENZA DEL 25.09.19

GIP DEL TRIBUNALE DI VELLETRI DEL 24.09.19

GIP DEL TRIBUNALE DI MONZA DEL 23.09.19

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

TRIBUNALE DEL RIESAME DI FROSINONE DEL 10.09.19

Può, dunque, concludersi che all’operatore comunitario Stanleybet, per il quale la società raccoglie e trasmette dati, in violazione del diritto comunitario, non sia stato reso possibile conseguire, in condizioni di piena eguaglianza concorrenziale con le imprese già presenti sul territorio nazionale nello stesso settore di mercato, quella concessione che avrebbe abilitato la ricorrente ad ottenere la licenza di cui all’art. 88 rd N. 773/1931. Deve inoltre osservarsi come non risulti che, ad oggi, siano stati pubblicati nuovi bandi di gara, successivi a quello summenzionato del 2012, per l’assegnazione delle concessioni in materia di raccolta delle scommesse cui Stanleybet ed altri operatori nella medesima situazione avrebbero potuto partecipare in condizioni di rinnovata parità concorrenziale.

Tale situazione, come ricostruita, innegabilmente è provvista di una diretta refluenza sull’insussistente del fumus del delitto contestato, in forza del quale è stato accordato il sequestro preventivo oggi impugnato.

Detto orientamento ha ormai avuto riconoscimento anche a livello di Corte di Cassazione penale; Cass. 2.3.2018 n. 21278 ha infatti accolto, sulla base di argomentazioni del tutto analoghe a quelle del presente caso circa il carattere discriminatorio della disciplina nazionale e dei bandi.

Quindi, in ossequio al principio in base al quale ogni Giudice di uno Stato membro deve dare integrale applicazione al diritto comunitario, anche eventualmente disapplicando le disposizioni della legge interna contrastanti con esso, nel caso che ci occupa deve ritenersi che il regime concessorio previsto ed attuato con il bando di gara pubblicato nella G.U. del 30.7.2012, 5^ serie speciale, in ottemperanza all’art. 10 della Legge di Conversione n.44 del 20.4.2012, sia in concreto contrasto con i principi comunitari afferenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, per cui se ne impone la disapplicazione.

Alla non applicazione dei limiti esistenti alla concedibilità dell’autorizzazione di polizia, che derivano dal regime concessorio, consegue l’impossibilità di applicare sanzioni o misure restrittive reali ai soggetti contro cui si procede, per avere svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse qualora, come nel caso in esame, risulti che essi abbiano operato per conto di società estere che, a causa di previsioni discriminatorie, non hanno potuto partecipare alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni in Italia; ne consegue, dunque, il venir meno della concreta configurabilità del reato ipotizzato.

Le suddette considerazioni impongono, dunque, l’accoglimento del ricorso per riesame e la restituzione all’indagato di quanto ancora in sequestro. 

GIP DEL TRIBUNALE DI SPOLETO DEL 16.07.19

La Corte ha dunque risolto la questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 49 e 56 TFUE ostano a una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo perseguito.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerato che la Stanleybet non partecipò alla gara bandita nel 2012 non per libera scelta imprenditoriale, ma perché non conforme ai principi del diritto dell’Unione, in quanto di fatto rendeva impossibile alla stessa ottenere la concessione in condizioni di eguaglianza con gli altri operatori, l’odierna imputata deve essere assolta dal reato di esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa perché il fatto non sussiste.  

TRIBUNALE MONOCRATICO DI CALTANISSETTA DEL 18.06.19

In osservanza del principio di diritto sancito dalla Corte di legittimità, e richiamando le considerazioni innanzi espresse sul carattere discriminatorio della disciplina vigente al momento della gara del 2012, dunque, deve disapplicarsi la normativa interna che sanziona il soggetto che esercita la raccolta delle scommesse senza essere dotato della concessione governativa e della autorizzazione di P.S., poiché contrastante con il diritto dell’Unione Europea. E’ infatti verosimile che la società cui è affiliato l’imputato non ha partecipato al bando del 2012 poiché lo stesso conteneva una previsione illegittima e discriminatoria, che imponeva la cessione a titolo non oneroso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. 

Si tratta di una disposizione che era chiaramente idonea a costituire un ostacolo alla partecipazione alle gare, incidendo così sul diritto di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi nel territorio degli Stati dell’Unione Europea. La durata della concessione (tre anni e sei mesi) e la previsione della cessione non onerosa dei beni del concessionario costituivano elementi che rendevano non conveniente la partecipazione al bando, determinando inoltre una discriminazione rispetto ai vecchi concessionari già presenti sullo stesso mercato da diversi anni. 

Ritiene il giudice che le superiori coordinate ermeneutiche impongono nel caso concreto –  anche alla luce dei qualificati pareri di analisi economica prodotti dalla difesa, non superati dalla pubblica accusa da qualsivoglia allegazione richiamante indagini specifiche – la disapplicazione della disciplina interna, atteso che il carattere il carattere non oneroso della cessione forzata deve ritenersi contrastante con il requisito della necessaria proporzionalità della restrizione all’accesso posta dal diritto italiano. Del resto la successiva abrogazione della previsione costituisce un’indiretta conferma della riconosciuta illegittimità della disposizione da parte del legislatore. 

Deve pertanto concludersi ritenendo che le norme contestate all’imputato debbano essere disapplicate poiché contrastanti con il diritto dell’Unione Europea e l’imputato deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

GIP DEL TRIBUNALE DI MODENA DEL 18.06.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI NOLA DEL 14.06.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI ANCONA DEL 12.06.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI MASSA DEL 03.06.19

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

PROCURA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA DEL 27.05.19

Per giurisprudenza costante, “non integra il reato di cui all’art. 4 della l. n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero (nella specie la “Stanley International Betting Ltd”) cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE” (cfr. Cass. Sez. 3 n. 28413 del 2012), derivandone l’illegittimità del vincolo reale apposto nel caso di specie. Non convalida il sequestro preventivo operato.  

TRIBUNALE MONOCRATICO DI BRINDISI DEL 23.05.19

Il “punctum dolens” della questione, ancora dibattuta in ambito giurisprudenziale, attiene appunto la non conformità ai principi del Trattato CE, relativo al regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del citato Trattato, dei bandi di gara indetti dallo Stato italiano nel 1999, e che non hanno consentito alla “Stanleybet Malta Ltd” di accedere alla concessione in ragione di restrizioni e limitazioni ritenute, appunto, non conformi alla normativa comunitaria sul libero stabilimento da parte della Corte di Giustizia CE con apposite pronunce (sentenza “Laezza” del 28.01.2016 – Ordinanza “Tomassi” + altri del 07.04.2016), acquisite in copia al presente giudizio e che mettono in evidenza la non conformità, in parte qua, della normativa dell’art. 4 L. 401/1989, ai principi del Trattato CE, rispetto, come detto, al regime concessorio.

In considerazione di quanto innanzi, previa disapplicazione della norma oggetto della contestazione in rubrica, l’imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste. 

GIP DEL TRIBUNALE DI BERGAMO DEL 23.05.19

Non integra il reato di cui alla L. n. 401/1989, art.4, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dal bando di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE.

Sulla scorta di tali ormai consolidati approdi interpretativi, deve ritenersi che la disposizione interna in esame rappresenti una violazione del diritto comunitario, determinando una sproporzionata restrizione delle libertà fondamentali, che ne giustificano la disapplicazione. (cfr. da ultimo in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2262 del 16/11/2016 Cc; sez. 3, Sentenza n. 43955 del 15/09/2016 Cc.). 

Invero: l’obbligo di cessione a titolo gratuito di tutti i beni materiali ed immateriali alla P.A. alla scadenza della concessione, mai imposto ai precedenti concessionari, si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e trasparenza e non sembra perseguire in modo ragionevole l’obiettivo enunciato nella legge; determina un contrasto con i principi comunitari in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, creando una disparità di trattamento obiettiva rispetto ai precedenti concessionari.

Accertata la illegittimità della disciplina interna per difetto di proporzionalità, si evidenza come la stessa possa avere avuto un significativo impatto in termini di deterrenza sulla decisione della Stanleybet, come di altri operatori, di partecipare alla gara in oggetto: con la conseguenza che deve escludersi che la Stanley abbia omesso di partecipare alla gara indetta per indifferenza alla “chance concessoria”, ma piuttosto che tale “scelta” sia stata frutto di un calcolo ragionevole, svolto da un operatore economico operante sul mercato, di convenienza economica appunto dai quali emerge una notevole “carica di svantaggio” che l’operatore economico razionale avrebbe subito per l’effetto della misura ablatoria prevista. Del resto, ad ulteriore, indiretta conferma della ormai acclarata disparità in oggetto, basti osservare come da ultimo il legislatore italiano abbia provveduto a rimuovere la previsione discriminatoria tra i nuovi aspiranti alla concessione e quelli già in possesso di precedenti atti concessori. In ossequio al principio per cui ogni giudice di uno Stato membro deve dare integrale applicazione al diritto comunitario, anche eventualmente disapplicando le disposizioni della legge interna contrastanti con esso, nel caso in esame deve ritenersi che il regime concessorio previsto ed attuato con il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2012, 5° serie speciale, in ottemperanza all’art.10 della legge di conversione n.44 del 26.4.2012, appare in contrasto con i principi comunitari relativi al diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi: se ne impone dunque la disapplicazione, con conseguente venir meno della concreta configurabilità del reato in contestazione. 

TRIBUNALE MONOCRATICO DI POTENZA DEL 15.05.19

GIP DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 14.05.19

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

GIP DEL TRIBUNALE DI CATANIA DEL 24.04.19

Il PM evidenzia che “Non integra il reato di cui all’art. 4 della l.n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero (nella specie la “Stanley International Betting Ltd”) cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE. (In motivazione la Corte ha disapplicato la disciplina di cui all’art. 4 cit. a seguito della sentenza della Corte di giustizia CE nelle cause riunite C – 72/10 e C – 77/10 Costa e Cifone, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28413 del 10/07/2012 Cc.-dep.16/07/2012, Rv. 253241-01, Cifone). 

Analogamente Cass., Sez. 3, 15.9.2016, e Sez.43, N.52818/18.

Inoltre, la ditta aveva chiesto l’autorizzazione alla raccolta di scommesse, che la Questura aveva rigettato sul rilievo che la STANLEY BET non era legittimata operare in Italia.

Coniugando tali principi, si ricava che l’operatore straniero era stato ingiustamente escluso dalle gare nazionali e che l’operatore italiano non avrebbe potuto conseguire la licenza ex art.88 TULS sulla base di un motivo discriminatorio.

Pertanto, ne discende la infondatezza della notizia di reato l’accoglimento della richiesta di archiviazione e la conseguente restituzione degli atti al PM.

TRIBUNALE MONOCRATICO DI NAPOLI DEL 18.04.19

Ritiene il giudice che vada emessa sentenza assolutoria e ciò in aderenza alla giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo con riferimento alle note vicende delle società “bookmakers” straniere sulla scia delle pronunce della Corte di Giustizia Europea.

La vicenda della società STANLEYBET Malta Limited è stata oggetto di diverse pronunce e la Corte di Cassazione con numerose sentenze, sulla scia del pronunce della Corte europea, ha imboccato l’indirizzo interpretativo secondo il quale non vi è reato laddove la licenza di pubblica sicurezza sia stata chiesta da soggetto che operi per conto di un allibratore straniero ma denegata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di Giustizia UE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE.

La Corte di Cassazione, sulla falsariga delle pronunce della C.G.U.E. successive al decreto Bersani ha ritenuto non conforme alla normativa comunitaria il regime concessorio italiano.

S’impone, pertanto, la pronuncia assolutoria con la formula perché il fatto non sussiste. 

TRIBUNALE MONOCRATICO DI PALERMO DEL 15.04.19

Deve tuttavia evidenziarsi che, il bookmaker estero “Stanleybet Malta Limited”, non sia stato posto nelle condizioni di ottenere in Italia le necessarie concessioni o autorizzazioni, e dunque non può affermarsi con certezza che il bookmaker estero appartenesse alla categoria dei soggetti cui legittimamente non siano state concesse le dette licenze.

Inoltre deve evidenziarsi che aveva inoltrato istanza intesa ad ottenere la licenza P.S., per l’attività di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative ad eventi sportivi e non, mediante l’utilizzo di collegamenti diretti con la società estera “Stanleybet Malta Limited”; detta istanza non era accolta dal Questore di Palermo proprio per l’assenza di concessione della società estera.

Non potendosi dunque ritenere l’irregolarità della posizione del bookmaker estero, che non era stato messo in condizioni di ottenere i titoli abilitativi, l’imputato, che come osservato aveva presentato regolare istanza di autorizzazione per l’esercizio di scommesse tramite la predetta società, va dunque assolto, perché il fatto non sussiste. 

TRIBUNALE MONOCRATICO DI MASSA DELL’11.04.19

GIP DEL TRIBUNALE DI GENOVA DEL 09.04.19

CORTE DI APPELLO DI SALERNO DEL 27.03.19

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

TRIBUNALE DEL RIESAME DI TRAPANI DEL 21.03.19

Nel caso di specie rileva la circostanza che dal fascicolo acquisito non emerge alcun elemento da cui possa pervenirsi ad una valutazione in ordine alla (non) eccedenza – con riferimento all’operatore Stanley – della restrizione normativa rispetto alle finalità perseguite dallo Stato italiano. Si tratta di individuare, in relazione al fumus del reato, su quale parte gravi l’onere della prova circa la potenziale antieconomicità dell’attività. Al riguardo, la Corte di cassazione ha chiarito con una recente sentenza riguardante un caso analogo che, venendo in rilievo un profilo attinente al fumus del reato, non diversamente della prova fondante l’accertamento di responsabilità grava comunque sulla parte pubblica l’assolvimento di tale onere probatorio. In siffatto contesto, considerando la radicale assenza di elementi significativi in grado di rilevare il grado di “antieconomicità” della disciplina in relazione alla “virtuale” partecipazione della “STANLEYBET”, non può che pervenirsi alla disapplicazione della normativa interna in materia, con le inevitabili conseguenze sul piano dell’insussistenza del fumus del reato. Per le ragioni esposte, deve disporsi l’annullamento del decreto impugnato, con la conseguente restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto.

TRIBUNALE MONOCRATICO DI S. M. CAPUA VETERE DEL 08.03.19

Anche in tal caso deve procedersi alla disapplicazione e, conseguentemente, ritenere non sussistente il reato nel caso in cui il gestore non risultasse discriminato (valga in tal senso l’insegnamento della S.C. che sul punto ha statuito che: “l’art. 4 della legge n.401 del 1989 può essere disapplicato, con conseguente esclusione del reato a carico dei gestori dei punti di commercializzazione, alla peculiare posizione della società “Stanley International Betting Ltd”, che si caratterizzano, per alcune rilevanti e specifiche circostanze: a) la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999; b) la mancata partecipazione alle gare indette nell’anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato; c) la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n.773, ex art. 88, richiesta respinta a causa dell’assenza di concessione” Sez.3, Sentenza n. 12335 del 2014, imp. Ciardo). Si dispone, pertanto, la restituzione del materiale in sequestro.  Assolve dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

GIP DEL TRIBUNALE DI PALERMO DEL 01.03.19

Archiviazione del procedimento penale.

TRIBUNALE MONOCRATICO DI CROTONE DEL 18.02.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI LARINO DEL 13.02.19

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO DEL 05.02.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI TRANI DEL 04.02.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI LAGONEGRO DEL 01.02.19

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

TRIBUNALE MONOCRATICO DI POTENZA DEL 30.01.19

Poiché all’operatore comunitario è stato reso di fatto impossibile conseguire, in condizioni di eguaglianza concorrenziale, i titoli amministrativi, necessari a esercitare o stabilire l’attività di organizzazione di scommesse in conformità alla normativa vigente in Italia, sarebbe assurdo applicare una sanzione penale all’odierno imputato, che per conto di tale operatore, ha svolto tale attività in assenza dei titoli abilitativi che sarebbe stato possibile conseguire in esito a tali procedure amministrative.

Il mancato rilascio della licenza, non è derivato dall’insussistenza in capo al prevenuto dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, ma esclusivamente dal fatto che operasse per conto di società straniera rimasta priva di concessione, mancata partecipazione dipesa non da negligenza della detta società, ma quale conseguenza dell’applicazione di norma discriminatoria.

La violazione dei principi dell’ordinamento comunitario è in questo caso quanto mai evidente.

Sotto tale profilo questo giudice ritiene di disapplicare la normativa di cui all’art. 88 del R.D. n. 773 del 1931 e successive modifiche e quella di cui all’art. 4 L. n. 401 del 1989 e succ. mod. in quanto confliggente con l’art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento e con l’art. 56 del TFUE sulla libertà di prestazione dei servizi, in quanto discriminatoria, in pregiudizio dell’operatore Stanleybet e in violazione dei principi di proporzionalità, concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, di certezza del diritto.

Da tale conclusione, l’assoluzione dal reato di esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa perché il fatto non sussiste. 

GIP DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 30.01.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI AVELLINO DEL 18.01.19

TRIBUNALE MONOCRATICO DI RAGUSA DEL 15.01.19

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

In sede civile i giudici di merito hanno disapplicato le sanzioni amministrative applicate ai titolari dei centri collegati all’operatore discriminato.

Il Tribunale di Bergamo“Il ragionamento che fonda l’esclusione del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa per insussistenza del fatto è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito civile per escludere la configurabilità dell’illecito amministrativo a carico degli operatori privi della licenza di pubblica sicurezza nel caso di mancanza imputabile all’assenza di titolo concessorio in capo all’operatore straniero mandante, che non abbia partecipato a gare indette con bandi contenenti clausole discriminatorie alla stregua del diritto eurounitario. L’applicazione alla materia delle sanzioni amministrative dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità penale è pienamente condivisibile stante la natura delle sanzioni e l’obbligo generale del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna non conforme al diritto comunitario”. Tale conclusione, è stata ribadita anche recentemente dal Tribunale di Bergamo in due pronunce (del 27.11.2019 n. 2043 e n. 2045) che hanno nuovamente applicato a fattispecie sanzionatorie i principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione in sede penale.

Anche il Tribunale di Messina, a conclusione di una dettagliata disamina del quadro normativo e giurisprudenziale, ha statuito: «nella fattispecie che occupa, il titolare (ndr), pur avendo presentato apposita istanza alla Questura di Messina, al fine del rilascio della licenza di cui all’art. 88 TULPS, la stessa gli è stata negata per mancanza di concessione, rilasciata dall’AAMS, in favore di Stanleybet. Orbene, essendo state, le disposizioni relative alla c.d. gara Monti, dichiarate non conformi al diritto europeo nella parte in cui impongono al concessionario di cedere, a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e raccolta del gioco, nella misura in cui detta restrizione ecceda quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo perseguito deve ritenersi applicabile il principio di prevalenza del diritto europeo su quello interno con consequenziale disapplicazione di quest’ultimo. Da tanto deriva, nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia a far data dal 2007, che la mancanza di concessione non può costituire oggetto di sanzioni nei confronti degli operatori che illegittimamente non hanno ottenuto una concessione».

Il Tribunale di Lecce in una recente sentenza ha così statuito: «Stanley è autorizzata ad operare come raccoglitore di scommesse nel Regno Unito, in virtù di apposita licenza. Essa dunque accetta scommesse, a quota fissa, su vari eventi, ed opera tramite una serie di agenzie che svolgono l’attività di CTD. Si tratta di operatori indipendenti, legati a Stanleybet da un vincolo contrattuale.

In ragione di tali modalità, per poter operare in Italia tramite propri centri di raccolta dati Stanleybet necessita della concessione di cui all’art. 88 TULPS. La stessa, tuttavia, non ha la possibilità di conseguire tale licenza in Italia, a causa delle limitazioni proprie della normativa nazionale.

Non vi sono, dunque, i presupposti per l’applicazione della sanzione, in quanto la normativa italiana viola, rispetto a Stanleybet, il diritto comunitario.

L’assenza di licenza ex art. 88 TULPS in capo alla società ricorrente è dunque la conseguenza di una normativa incompatibile con il diritto comunitario e, come tale, non può comportare l’applicazione di sanzione in capo alla ricorrente».

Tale pronuncia è stata confermata in secondo grado. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza del 28.11.2019, n. 1316, ha, rigettato l’appello promosso dall’Avvocatura di Stato nell’interesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.

In sede tributaria, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto rilevanti i dubbi interpretativi sollevati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, nell’anno 2019 sono intervenute centinaia di ordinanze di rinvio a nuovo ruolo dei procedimenti in attesa della sentenza della Corte di Giustizia in materia di imposta unica.

«L’anno 2019 – commenta l’ Avv. Daniela Agnello – è stato un impegnativo anno con rilevante giurisprudenza di merito e di legittimità in favore dei principi eurounitari e degli operatori discriminati nell’accesso al sistema concessorio italiano».

 

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