(LA SCOMMESSA TS) – La raccolta parallela trova nuovi argomenti dopo la sentenza Laezza.
16029
post-template-default,single,single-post,postid-16029,single-format-standard,bridge-core-2.7.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

(LA SCOMMESSA TS) – La raccolta parallela trova nuovi argomenti dopo la sentenza Laezza.

Pubblicato il

Di Gioel Rigido

Il fatto non sussiste. Il giudice di Cassino ha assolto con formula piena Rosanna Laezza, la titolare di un Ctd Stanley che ha portato di fronte alla Corte di Giustizia Europea il bando Monti, dall’accusa di raccolta illegittima di scommesse. Tutto ruota attorno alla cosiddetta clausola sulla cessione gratuita della rete, la norma – inserita appunto nelle concessione messe a gara nel 2012 – che obbligava i titolari a trasferire ai Monopoli tutti i beni funzionali alla raccolta, ogni volta che la concessione si chiudeva, per scadenza naturale, oppure per revoca o decadenza.

La Corte di Giustizia, a fine gennaio, avveva affermato che questa clausola poteva essere legittima quando aveva natura sanzionatoria (in pratica nei casi in cui il titolare commetteva delle irregolarità e incorreva nella revoca o nella decadenza); era invece contraria al diritto comunitario quando scattava alla scadenza naturale della concessione. In pratica, secondo i giudici della CGE non era giusto chiedere ai concessionari di regalare ai Monopoli, senza alcun corrispettivo, i beni necessari alla raccolta, semplicemente perchè la concessione giugeva al termine. Non è la prima volta che un giudice italiano recepisce la sentenza della CGE. Basti pensare che il Tribunale di Cassino, insieme alla sig.ra Laezza, ha assolto i titolari di altri 3 Centri Trasmissione Dati. La Corte di Giustizia, inoltre, nei mesi scorsi ha esteso la sentenza anche ad altri operatori paralleli + diverse decine di giudici italiani infatti avevano sollevato di fronte ai colleghi comunitari dubbi sulla clausola della cessione della rete – e negli ultimi mesi molti di questi bookmaker hanno ottenuto delle pronunce favorevoli nei nostri Tribunali. Quello che rende importante la sentenza di cassino è il fatto che – salvi gli eventuali appelli – chiude la vicenda della sig.ra Laezza. Inoltre, la pronuncia è di merito: riguarda non il mero sequestro del centro e del materiale informatico, ma la possibilità di condannare il titolare di un Ctd per raccolta illegittima di scommesse. E per il giudice di Cassino, appunto, non c’è alcun reato. “Con la sentenza Laezza del 28 gennaio 2016 e la successiva giurisprudenza nazionale si è affermato che anche la gara Monti per l’affidamento in concessione di 2000 diritti è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e che il sistema concessorio italiano ha discriminato l’operatore comunitario Stanleybet” ha commentato in una nota Daniela Agnello, storico legale del bookmaker anglo-maltese. E la Agnello ha quindi sottolineato che la sentenza Laezza è solo l’ultima delle sentenze comunitarie che hanno dichiarato i bandi italiani contrari al diritto dell’Unione: “Le sentenze Gambelli del 2003 e Placanica del 2007 hanno censurato la gara per l’affidamento in concessione dei diritti per l’esercizio dei giochi del 1999“, mentre “nella sentenza Costa-Cifone si dichiara che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000 diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali“. (La Sommessa TS)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.