Scommesse, Agnello (avv. Stanleybet): “Centri esteri regolarizzati e discriminati possono continuare attività sino a nuove gare”
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Scommesse, Agnello (avv. Stanleybet): “Centri esteri regolarizzati e discriminati possono continuare attività sino a nuove gare”

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ROMA – Due centri Stanleybet che hanno regolarizzato la propria posizione, aderendo alla sanatoria del 2015 attraverso il comma 644 della legge di Stabilità (che prevede la comunicazione alla Questura della propria attività e il rispetto di una serie di prescrizioni) e non utilizzando il comma 643 che prevedeva anche l’esborso delle tasse arretrate, sono stati dissequestrati dai Tribunali di Sassari e Bergamo. Decisioni inattese per gli addetti ai lavori, non per l’avvocato Agnello, che difende il bookmaker e i centri affiliati: “Innumerevoli tribunali italiani hanno escluso il reato di raccolta abusiva di scommesse sul presupposto che l’indagato aveva presentato la comunicazione, non vi erano elementi soggettivi squalificanti e, pertanto, la raccolta di scommesse era lecita e regolare sino alle nuove gare, così come disciplinato dal legislatore. Oltre al Tribunale di Bergamo e Sassari, vi sono significativi provvedimenti giudiziari resi, sul punto, dal Tribunale di Vercelli, dalla Procura di Taranto, dal Tribunale di Catania, di Avellino, di Grosseto, di Sassari, di Napoli e tanti altri che hanno consentito, nel corso dell’ultimo anno, l’immediata ripresa dell’attività per l’intervenuta regolarizzazione dei centri Stanleybet.‎ Così l’autorità giudiziaria ha immediatamente ripristinato la legalità”. E’ stata la legge stessa, pare di capire, a consentire la pubblicazione di ordinanze di questo tenore: “A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 – spiega il legale – i titolari dei centri Stanleybet hanno trasmesso alla Questura comunicazione di regolarizzazione ai sensi del comma 644 della legge di stabilità 2015. Mentre il comma 643 ha offerto la possibilità, per i soggetti che offrono le scommesse, di collegarsi al totalizzatore e regolarizzare la propria posizione in merito all’Imposta Unica arretrata, il comma 644 ha previsto una seconda modalità di regolarizzazione nei confronti di coloro che offrono scommesse pur non essendo titolari di concessione né collegati al totalizzatore nazionale”. La posizione di Stanleybet è sempre stata esplicita, ribadisce la Agnello: “La regolarizzazione di cui al comma 643 è stata illegittimamente preclusa alla Stanleybet, con ulteriore grave discriminazione nei confronti dell’operatore già escluso dalle gare del 1999, dalle gare Bersani e dalle successive gare Monti. I titolari dei centri, quindi, sono stati costretti ad aderire alla regolarizzazione prevista dal comma 644 ottemperando alle indicazioni della novella legislativa e ai controlli di ordine pubblico ivi contemplati”. La norma aveva stabilito – anche per chi non aderisse alla sanatoria – misure dettate da esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonchè di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli una serie di obblighi e divieti. “I titolari dei centri Stanleybet hanno ottemperato a tutte le prescrizioni legislative e, pertanto, effettuano una raccolta e una trasmissione di dati inerenti prenotazione di giocate prevista e disciplinata dalla legge. L’applicazione della sanzione penale trova giustificazione solo ed esclusivamente nel caso di sussistenza di requisiti soggettivi squalificanti o comprovati motivi di ordine pubblico”, conclude il legale.
NT/Agipro

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