Il Tribunale di Avellino ha accolto l’opposizione presentata dal titolare del centro avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
A seguito di un controllo presso il centro Stanleybet, l’amministrazione aveva redatto un verbale di contestazione in materia di apparecchiature di gioco ritenendo nella specie violato l’art. 7 del d.l. 189/2012 laddove dispone che “È vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line”.
Il Tribunale ha evidenziato che “la sola presenza nel locale dei due PC, infatti, non è sufficiente a ritenere integrato l’illecito contenuto nella norma ritenuta violata dalla Amministrazione procedente”.
Il Giudice ha rilevato che “Una ormai pacifica lettura in senso restrittivo dell’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2021 non considera la mera presenza di postazioni PC con libero accesso ad internet elemento costitutivo dell’illecito a meno che non venga provata la loro esclusiva messa a disposizione al fine specifico del gioco online”.
Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva degli avv.ti Agnello e Auriemma concludendo che la norma considera vietato solo l’uso di dispositivi bloccati sul sito o sui siti di gioco.
es/AGIMEG
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